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Ordinanza — n. 7048/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal criticism of the lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7048/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Vincenzo Reno inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that the grounds raised in the appeal were too generic and failed to provide the specific legal criticism required by law for a legality review. Consequently, the court exercised no control over the lower court's judgment and dismissed the request entirely.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and do not contain a specific legal criticism of the contested decision, thereby preventing the court from exercising its control.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds legality review specific criticism Court of Cassation procedural costs criminal procedure code motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENO VINCENZO nato a TARANTO il 05/09/1984 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di RENO' VINCENZO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici ovvero non contenenti una critica specifica della sentenza impugnata, così da non consentire al giudice di legittimità di esercitare il suo controllo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022. Il Consiglierè,,estensore Il Presicl,ène , Ersilia ¢/alvan se Anna Crs