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Ordinanza — n. 7044/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as barred by preclusion and lacking specific appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7044/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Ettaiqi Aziz and Aharrachi El Hassan inadmissible. The court found that the appeals contained precluded objections regarding issues not raised in the original appeal, specifically the defendants' roles in the crime and the lack of positive evaluation for generic mitigating circumstances. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if they contain precluded objections on matters not subject to appeal or are non-specific regarding the court's motivation.

Parole chiave

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precluded objections appeal grounds generic mitigating circumstances procedural preclusion Cassazione ordinanza attenuazione della pena partecipazione alla procedura procedimento contraddittorio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ETTAIQI AZIZ nato il 22/02/1978 AHARRACHI EL HASSAN nato il 25/03/1962 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di ETTAIQI AZIZ e AHARRACHI EL HASSAN avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto costituiti da censure precluse su questioni non oggetto di appello (la sentenza impugnata dà atto - e i ricorrenti sul punto nulla oppongono - che i motivi di appello avevano ad oggetto, quanto alla ritenuta responsabilità del reato contestato, soltanto la azione violenta esercitata; nulla inveceiera stato dedotto sui rispettivi ruoli nella vicenda); nonché aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata quanto alla mancanza e alla omessa deduzione di elementi di positiva valutazione per la concessione delle attenuanti generiche; Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022. Il Consiglieé estensore Il PresicVente Ersilia 1Rese Anna o