Criminal appeal dismissed as inadmissible because prior cassation annulment only addressed sentencing, not prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Nicola Clerico inadmissible and ordered him to pay costs. The court found the appeal manifestly unfounded because a previous annulment by the Cassation Court in 2020 was limited solely to the punitive treatment of the sentence, specifically the calculation of continuation and reduction for the abbreviated trial. Consequently, the subsequent prescription of the crime became irrelevant to the case, rendering the current challenge without legal basis under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the prior annulment by the Court of Cassation was limited to the punitive treatment of the sentence, rendering the subsequent prescription of the crime irrelevant to the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLERICO ANTONIO NICOLA nato a MILANO il 03/09/1965 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse CLERICO' ANTONIO NICOLA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, posto che l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione (intervenuto il 26 novembre 2020) era limitato al solo trattamento sanzionatorio (calcolo della continuazione e della riduzione della pena per il rito abbreviato), rendendo pertanto irrilevante la successiva prescrizione del reato (tra tante, Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Rv. 265792); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/0 022. Il Consigli stensore Il Presidente Ersilia se Anna Cris uolo C--gít21;