Ordinanza — n. 7038/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKHTARI ABDELKADER nato il 13/08/1989 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di BAKHTARI ABDELKADER avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da critiche generiche e non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, che ha affrontato adeguatamente con corretti argomenti logico-giuridici i profili di censura (si vedano pp. 2-3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato e all'esame delle censure difensive); rilevato che all'inamrnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7038/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2-3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato e all'esame delle censure difensive); rilevato che all'inamrnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKHTARI ABDELKADER nato il 13/08/1989 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di BAKHTARI ABDELKADER avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da critiche generiche e non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, che ha affrontato adeguatamente con corretti argomenti logico-giuridici i profili di censura (si vedano pp. 2-3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato e all'esame delle censure difensive); rilevato che all'inamrnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022. Il Consiglie e estensore Il Presidente Ersilia/C 'vanese Anna /uolo IN CA ELL