Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were merely factual criticisms already reviewed by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds constituted factual criticisms rather than legal errors. The appellant argued for an alternative reading of evidence, but the lower court had already thoroughly examined the crimes and sentencing with correct logical-legal arguments. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely factual criticisms or alternative interpretations of evidence that have already been adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILARDELLO GIOVANNI nato a MARSALA il 05/10/1963 avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di BILARDELLO GIOVANNI avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche di fatto, volte a sostenere una alternativa lettura del significato delle evidenze probatorie, e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (in particolare, congrua giustificazione e puntuale esame delle questioni si rinviene a pp. 4-5, in ordine alla sussistenza dei reati contestati, e a pp. 5-6 sul trattamento sanzionatorio e sul beneficio sospensivo della pena); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27-R022. Il Consiglie e estensore Il Pre ente Ersilia nese Anna n cuoio DEPO9r - 7.3 !'‘12 EB 0E2