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Ordinanza — n. 7035/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible repetition of merits arguments and lack of appealable point.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7035/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Zizzari Eros inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court's decision regarding recidivism and sentencing treatment, but the court found the arguments merely repetitive of issues already decided on the merits. Consequently, the court ruled that these censure grounds were not permitted under the law for a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in legality proceedings are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and dismissed by the trial judge or concern points not subject to appeal.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal repetitive censure recidivism review sentencing treatment court costs Cassation appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
3, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta recidiva); e precluse (secondo motivo) in quanto relative ad un punto (trattamento sanzionatorio) non oggetto di appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
3, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta recidiva); e precluse (secondo motivo) in quanto relative ad un punto (trattamento sanzionatorio) non oggetto di appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIZZARI EROS nato a MILANO il 01/12/1976 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di ZIZZARI EROS avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure (il primo motivo) meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si veda p. 3, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta recidiva); e precluse (secondo motivo) in quanto relative ad un punto (trattamento sanzionatorio) non oggetto di appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022. Il Consiglie tensore Il Presi te Ersilia ,éalv Anna CrisuoIo DEPOWTATO-IN CA LLEM