Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic criticisms lacking specific legal grounds under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Moslih Tarik inadmissible because the grounds raised were generic rather than specific legal arguments. The appellant criticized the lower court's findings on criminal responsibility and the denial of general mitigating circumstances, but failed to provide precise legal reasoning to challenge the judgment. Consequently, the court applied Article 616 of the Code of Criminal Procedure to reject the appeal and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely generic criticisms of the lower court's reasoning without specific legal arguments substantiating the alleged errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSLIH TARIK nato il 24/09/1981 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di MOSLIH TARIK avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche critiche rispetto alle specifiche ragioni della sentenza impugnata, che ha adeguatamente affrontato i profili di censura con corretti argomenti logico-giuridici (si vedano p. 4-5, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato contestato e al diniego delle attenuanti generiche); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il /0/2022. Il Consigl tensore Il Presid Ersilia nese Anna Cr" cuoio , TO N C i ' ti