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Ordinanza — n. 7032/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely repetitive of merits court's already decided arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7032/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by El Warrak Abderrazak inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment regarding his sentencing and the denial of general mitigating circumstances. The court ruled that the appeal's arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must present new legal arguments; mere repetition of merits court's reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments merits court reasoning Court of Cassation general mitigating circumstances riesame dell'entità pena riesame del decreto espulsione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
2, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
2, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL WARRAK ABDERRAZAK nato il 28/08/1996 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di EL WAFCAK ABDERRAZAK avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico- giuridici dal giudice di merito (si veda p. 2, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 701/2022. Il Consigli re estensore Il Preside t 7 / ip Ersilia/ Ca ese Anna Cri lo —7 DEPOITATO IN CELLE