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Ordinanza — n. 7031/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely reproducible of merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7031/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Tordo Nicolas against the Milan Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a re-examination of criminal liability, but the court found all grounds were merely reproducible of issues already thoroughly analyzed and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if their grounds are merely reproducible of issues already decided by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal merely reproducible grounds court of first instance criminal liability procedural costs motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
2-3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni con riferimento alla tesi difensiva); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
2-3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni con riferimento alla tesi difensiva); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORDO NICKOLAS nato a DESIO il 02/02/1991 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di TORDO NICKOLAS avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si vedano pp. 2-3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni con riferimento alla tesi difensiva); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022. Il Consigl estensore Il Presi te Ersili ) nese Anna C DEPC: --