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Ordinanza — n. 7029/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds not permitted in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7029/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Saafa Mohamed inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding the balancing of circumstances, arguing that the lower court's reasoning was insufficient. The court rejected these claims because the appeal grounds were too generic and not permitted in legitimacy proceedings, noting the original judgment was adequately motivated on the relevant points.

Regesto Legislator

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Art. 364-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In legitimacy proceedings, appeal grounds must be specific and admissible; generic arguments regarding the balancing of circumstances are inadmissible when the contested judgment is sufficiently motivated.

Parole chiave

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legitimacy proceedings inadmissible appeal generic grounds balancing of circumstances procedural costs Cassation appeal adequate motivation attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
245931); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
245931); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAFAA MOHAMED nato il 01/04/1986 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di SAFAA MOHAMED avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso (relativi al giudizio di bilanciamento delle circostanze) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici, a fronte di sentenza che risulta all'evidenza adeguatamente motivata sul punto attinto dal gravame (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2001/2022. Il Consi9iiere estensore Il Presid e Ers. ia Cal e Anna Cr s uolo 10