Cassation appeal dismissed as inadmissible because all grounds were already examined and rejected by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Braidic Saimon inadmissible, ruling that all grounds were not permitted under the law for a legitimacy proceeding. The lower court had already thoroughly examined the defendant's arguments regarding criminal liability and sentencing, finding them logically and legally unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if all grounds were already examined and rejected by the lower court with correct legal arguments, as they merely reproduce profiles of criticism already adequately assessed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC SAIMON nato a MILANO il 22/07/1981 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso proposto nell'interesse di BRAIDIC SAIMON avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si vedano p. 7-8, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine sia alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato sia al trattamento sanzionatorio con puntuale esame delle deduzioni difensive); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/S11/2022. Il Consigli re estensore Il Presid Ersili9( ese Anna Cr DEPOSITATO IN 'CELLERIA