Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of permitted grounds in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Mohamed Dalila inadmissible, ruling that none of the grounds raised were permitted under the law for a criminal appeal. The court found the arguments regarding criminal liability and the defense of evasion to be manifestly unfounded and generic complaints absorbed by prior rulings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if the grounds are not permitted by law or are manifestly unfounded, requiring strict adherence to statutory requirements for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED DALILA nato a COLOGNO MONZESE il 01/12/1963 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di MOHAMED DALILA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e comunque, manifestamente infondati (si veda p. 2, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni, con riferimento alla tesi difensiva; la ricostruzione dei fatti - quanto alla valenza della giustificazione addotta per l'evasione - veniva 4Assorbire le pur generiche doglianze di appello in ordine al dolo, cfr. Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rv. 252876); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 /2022. Il Consiglie e