Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of legal sufficiency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Pozzi Rosa against the Milan Court of Appeal inadmissible. The appellant argued against a conviction for resisting a public official and attempted theft, but the court found the grounds generic and merely repetitive of issues already resolved by the lower court. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 341-bis c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal in cassation is inadmissible if the grounds are generic, merely repetitive of facts already evaluated, or fail to demonstrate a violation of settled legal principles regarding the sufficiency of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POZZI ROSA nato a ARCORE il 20/01/1961 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di POZZI ROSA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati: il primo motivo non si confronta con il consolidato principio di diritto sulla sufficienza della "mera possibilità della percezione" dell'offesa da parte dei presenti - nella specie estranei alle forze dell'ordine - per il reato ex art. 341-bis cod. pen. (tra tante, Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466); il secondo, il terzo e quarto motivi sono generici, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito e volti a sollecitare, con argomenti di fatto, una diversa lettura delle evidenze probatorie (congrua giustificazione si rinviene a p. 7, in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il reato di resistenza a p.u., anche con riferimento al momento in cui la condotta si è inserita rispetto allo svolgimento degli atti da parte del p.u.; a pp. 6-7 sulla esimente speciale degli atti arbitrari, con motivazione che veniva ad assorbire.escludendola, anche l'ipotesi putativa;a pp. 7-8 sull'art. 131-bis cod. pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022. Il Consiglieé estensore Il Preside; e Ersilia aii‘s)anese Anna Cri x)