Cassation appeals dismissed as inadmissible due to generic and non-specific grounds against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Giacobbe Angelino and Giacobbe Vincenzo inadmissible. The applicants challenged the Milan Court of Appeal's judgment regarding criminal charges and sentencing, but the court found their arguments to be generic and lacking specificity against the lower court's detailed reasoning. Consequently, the appeals were rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist of generic or non-specific grounds that do not adequately target the specific reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIACOBBE ANGELINO nato a MELZO il 25/06/1980 GIACOBBE VINCENZO nato a MELZO il 22/02/1979 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di GIACOBBE ANGELINO e GIACOBBE VINCENZO avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure generiche e comunque aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata che ha esaminato i profili di censura adeguatamente con corretti argomenti logico-giuridici (cfr. pp. 6-9 quanto alla sussistenza dei reati ascritti e dell'aggravante e al trattamento sanzionatorio); Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022. Il Consig ere estensore Il Preside te Ersi lvanese Anna Cris olo DEPOGriATO IN C _LLERIA