Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7022/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely repetitive of merits court's already decided arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7022/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Armijos Vargas Byron Willian inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment regarding criminal liability, but the court found all arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must present new legal arguments; mere repetition of merits court's reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility repetitive arguments cassation merits court reasoning procedural costs award criminal procedure code motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
2-3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato alla luce delle doglianze difensive); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
2-3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato alla luce delle doglianze difensive); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMIJOS VARGAS BYRON WILLIAN nato il 12/09/1993 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di ARMIJOS VARGAS BYRON WILLIAN avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si vedano pp. 2-3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato alla luce delle doglianze difensive); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2, 1/2022. Il Consig tensore Il Presifiehte Ersili/à Calv nese Anna discuolo C LLERR 2