Ordinanza — n. 7019/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROSINO ALFREDO nato a MILANO il 12/07/1989 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di PETROSINO ALFREDO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da doglianze di fatto e aspecifiche, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si vedano pp. 5-6, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alle ragioni per ritenere il fatto non di particolare tenuità ai fini dell'art. 131-bis cod. pen.) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7019/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5-6, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alle ragioni per ritenere il fatto non di particolare tenuità ai fini dell'art. 131-bis cod. pen.) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROSINO ALFREDO nato a MILANO il 12/07/1989 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di PETROSINO ALFREDO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da doglianze di fatto e aspecifiche, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si vedano pp. 5-6, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alle ragioni per ritenere il fatto non di particolare tenuità ai fini dell'art. 131-bis cod. pen.) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 /2022. Il Consigli 'e estensore Il Presid n e Ersiliaiaalvanese Anna Cr s' olo DEP071-17,'•.-77.) IN C LLEPdA 2 8