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Ordinanza — n. 7019/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7019/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7019/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROSINO ALFREDO nato a MILANO il 12/07/1989 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di PETROSINO ALFREDO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da doglianze di fatto e aspecifiche, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si vedano pp. 5-6, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alle ragioni per ritenere il fatto non di particolare tenuità ai fini dell'art. 131-bis cod. pen.) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7019/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5-6, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alle ragioni per ritenere il fatto non di particolare tenuità ai fini dell'art. 131-bis cod. pen.) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione punibilità ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
5-6, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alle ragioni per ritenere il fatto non di particolare tenuità ai fini dell'art. 131-bis cod. pen.) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
pen.) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROSINO ALFREDO nato a MILANO il 12/07/1989 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di PETROSINO ALFREDO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da doglianze di fatto e aspecifiche, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si vedano pp. 5-6, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alle ragioni per ritenere il fatto non di particolare tenuità ai fini dell'art. 131-bis cod. pen.) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 /2022. Il Consigli 'e estensore Il Presid n e Ersiliaiaalvanese Anna Cr s' olo DEP071-17,'•.-77.) IN C LLEPdA 2 8