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Ordinanza — n. 7018/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7018/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7018/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATZELLA IVAN nato a MILANO il 26/02/1965 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; • Letto il ricorso proposto nell'interesse di BATZELLA IVAN avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si vedano pp. 3-4, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine al contenuto delle conversazioni in atti), contrastati dalla difesa con generiche censure di travisamento della prova; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7018/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3-4, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine al contenuto delle conversazioni in atti), contrastati dalla difesa con generiche censure di travisamento della prova; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione verosimiglianza della persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale difetto di motivazione censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
3-4, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine al contenuto delle conversazioni in atti), contrastati dalla difesa con generiche censure di travisamento della prova; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATZELLA IVAN nato a MILANO il 26/02/1965 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di BATZELLA IVAN avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si vedano pp. 3-4, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine al contenuto delle conversazioni in atti), contrastati dalla difesa con generiche censure di travisamento della prova; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28J&1/2022. Il Consigli Otensore Il Pr4idente Ersilia Caln e Ann /Cr'