Ordinanza — n. 7017/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EID MOHAMED IBRAHIM ABDELHAMID MOHAMED nato il 24/09/1986 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di EID MOHAMED IBRAHIM ABDELHAMID MOHAMED avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si veda p. 4, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni, con riferimento alla tesi difensiva; con una ricostruzione dei fatti che veniva ad affrontare complessivamente e adeguatamente le doglianze di appello in ordine agli elementi del reato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7017/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni, con riferimento alla tesi difensiva; con una ricostruzione dei fatti che veniva ad affrontare complessivamente e adeguatamente le doglianze di appello in ordine agli elementi del reato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EID MOHAMED IBRAHIM ABDELHAMID MOHAMED nato il 24/09/1986 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di EID MOHAMED IBRAHIM ABDELHAMID MOHAMED avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si veda p. 4, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni, con riferimento alla tesi difensiva; con una ricostruzione dei fatti che veniva ad affrontare complessivamente e adeguatamente le doglianze di appello in ordine agli elementi del reato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022. Il Consigli,ère estensore Il Presi nte Ersiliilc3 vanese Anna Crkscuolo DEPO7'7"7' N CA ERi