Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7017/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7017/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7017/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EID MOHAMED IBRAHIM ABDELHAMID MOHAMED nato il 24/09/1986 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di EID MOHAMED IBRAHIM ABDELHAMID MOHAMED avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si veda p. 4, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni, con riferimento alla tesi difensiva; con una ricostruzione dei fatti che veniva ad affrontare complessivamente e adeguatamente le doglianze di appello in ordine agli elementi del reato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7017/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni, con riferimento alla tesi difensiva; con una ricostruzione dei fatti che veniva ad affrontare complessivamente e adeguatamente le doglianze di appello in ordine agli elementi del reato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di motivazione motivi di cassazione lacune probatorie allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EID MOHAMED IBRAHIM ABDELHAMID MOHAMED nato il 24/09/1986 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di EID MOHAMED IBRAHIM ABDELHAMID MOHAMED avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si veda p. 4, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni, con riferimento alla tesi difensiva; con una ricostruzione dei fatti che veniva ad affrontare complessivamente e adeguatamente le doglianze di appello in ordine agli elementi del reato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022. Il Consigli,ère estensore Il Presi nte Ersiliilc3 vanese Anna Crkscuolo DEPO7'7"7' N CA ERi