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Ordinanza — n. 7015/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7015/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7015/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RADULOVIC SUSANNA nato il 10/12/1988 RADULOVIC MIRKO nato a MONZA I 03/04/1989 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letti i ricorsi proposti nell'interesse di RADULOVIC SUSANNA e RADULOVIC MIRKO avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure generiche e aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata quanto alla mancanza e alla omessa deduzione di elementi di positiva valutazione per la concessione delle attenuanti generiche; Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7015/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Parole chiave

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cosa generica attenuazione della pena designazione generica motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena scrutinio per merito comparativo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RADULOVIC SUSANNA nato il 10/12/1988 RADULOVIC MIRKO nato a MONZA I 03/04/1989 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di RADULOVIC SUSANNA e RADULOVIC MIRKO avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure generiche e aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata quanto alla mancanza e alla omessa deduzione di elementi di positiva valutazione per la concessione delle attenuanti generiche; Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022. Il Consigliere/ 4ensore Il Presidente Ersilia Cal4ìese Anna Cri uolo DEPOSP779 IN tim LLERiA 2 4171: 2022