Ordinanza — n. 7013/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREIRA DENILSON FIALHO nato a BRESCIA il 15/11/2001 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di PEREIRA DENILSON FIALHO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla volontarietà della condotta e puntuale esame delle deduzioni difensive, anche circa la determinazione del trattamento punitivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7013/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla volontarietà della condotta e puntuale esame delle deduzioni difensive, anche circa la determinazione del trattamento punitivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREIRA DENILSON FIALHO nato a BRESCIA il 15/11/2001 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di PEREIRA DENILSON FIALHO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla volontarietà della condotta e puntuale esame delle deduzioni difensive, anche circa la determinazione del trattamento punitivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28,01/2022. Il Consigliere estensore Il Presi eVite Ersilia Ca v se Anna Cr D ) FN 1C