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Ordinanza — n. 7012/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7012/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7012/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLONTIERI DARIO nato a MONZA il 05/04/1963 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N Letto il ricorso proposto nell'interesse di VOLONTIERI DARIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: il primo motivo da doglianze generiche e in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 6-7), volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e alla nozione di travisamento della prova; il secondo motivo è afferente alla determinazione del trattamento punitivo (circostanze attenuanti generiche e recidiva), benché la sentenza impugnata sia sorretta sul punto da sufficiente, corretta e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 7); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7012/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 6-7), volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e alla nozione di travisamento della prova; il secondo motivo è afferente alla determinazione del trattamento punitivo (circostanze attenuanti generiche e recidiva), benché la sentenza impugnata sia sorretta sul punto da sufficiente, corretta e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 7); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena valutazione disciplinare motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove sanzione disciplinare dell'avvocato censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
7); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLONTIERI DARIO nato a MONZA il 05/04/1963 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di VOLONTIERI DARIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: il primo motivo da doglianze generiche e in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 6-7), volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e alla nozione di travisamento della prova; il secondo motivo è afferente alla determinazione del trattamento punitivo (circostanze attenuanti generiche e recidiva), benché la sentenza impugnata sia sorretta sul punto da sufficiente, corretta e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 7); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28p31/2022. Il Consiglieye estensore Il Preside te Ersilia &1Vanese Anna Cris