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Ordinanza — n. 7008/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because recidivism recognition was not an appealable issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7008/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea De Rosa inadmissible, ruling that the grounds raised were not permitted. The appellant challenged the lower court's decision regarding the recognition of recidivism, arguing for its invalidity. However, the appellate court had only addressed the mitigation of the sentence and the balancing of general mitigating circumstances, leaving the recidivism issue precluded from review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds concern a point not subject to appeal, such as the recognition of recidivism, which was already definitively decided by the appellate court on other grounds.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism preclusion scope of appellate review Art. 616 code of criminal procedure precluded issue recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA ANDREA nato a MILANO il 30/03/1977 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di DE ROSA ANDREA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti, in quanto vedenti su un punto - il riconoscimento della recidiva - non oggetto di appello e quindi precluso (l'appello aveval infattirad oggetto soltanto la richiesta di mitigazione della pena e di un più favorevole giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, punti su quali la Corte di appello ha adeguatamente risposto); rilevato che all'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/0112022. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersiliatakanese Anna Cr uolo TATO IN C •)o.