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Ordinanza — n. 7007/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7007/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7007/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGLIETTI ROBERTO nato a ALBANO LAZIALE il 15/05/1987 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di VIGLIETTI ROBERTO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso sono del tutto generici, non scanditi dalla necessaria esposizione delle questioni che si assumono non esaminate adeguatamente e da puntuale critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7007/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Parole chiave

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declinatoria di competenza procedura di rivendicazione nel pignoramento legittimazione a ricorrere diritto di ottenere una decisione opposizione al precetto esecutivo motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGLIETTI ROBERTO nato a ALBANO LAZIALE il 15/05/1987 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di VIGLIETTI ROBERTO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso sono del tutto generici, non scanditi dalla necessaria esposizione delle questioni che si assumono non esaminate adeguatamente e da puntuale critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2101/2022. / Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia vanese Anna Cris olo DPP3SiTATO IN LEIAA 28l