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Ordinanza — n. 7003/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7003/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7003/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSNAOUI MOHAMED nato il 29/06/1992 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di HASSNAOUI MOHAMED avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso riguardano un punto (la recidiva) non attinto dai motivi dell'appello (limitato al punto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza) e pertanto / sono da ritenersi preclusi in questa sede; rilevato che all'inamrnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7003/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena precedenti penali rilevanti inadempimento reiterato motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSNAOUI MOHAMED nato il 29/06/1992 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di HASSNAOUI MOHAMED avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso riguardano un punto (la recidiva) non attinto dai motivi dell'appello (limitato al punto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza) e pertanto / sono da ritenersi preclusi in questa sede; rilevato che all'inamrnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/ /2022. Il Consigli e estensore Il Pre$"' ente Ersilia ese Anna iscuolo DEPOSITATO IN 'ILLERIA oggi, 28 ZUL P