Ordinanza — n. 7002/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO ANTONIO nato a FRIGNANO il 01/10/1964 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; 44, Letto il ricorso proposto nell'interesse di PAGANO ANTONIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso relativi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono generici e di merito, in quanto volti ad introdurre elementi di puro fatto nella valutazione della offensività della evasione e comunque non correlati alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, che con corretti argomenti logico-giuridici ha espressamente escluso in premessa di far riferimento ai precedenti penali (cfr. p.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7002/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. sono generici e di merito, in quanto volti ad introdurre elementi di puro fatto nella valutazione della offensività della evasione e comunque non correlati alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, che con corretti argomenti logico-giuridici ha espressamente escluso in premessa di far riferimento ai precedenti penali (cfr. p.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO ANTONIO nato a FRIGNANO il 01/10/1964 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; 44,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di PAGANO ANTONIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso relativi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono generici e di merito, in quanto volti ad introdurre elementi di puro fatto nella valutazione della offensività della evasione e comunque non correlati alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, che con corretti argomenti logico-giuridici ha espressamente escluso in premessa di far riferimento ai precedenti penali (cfr. p.
2) e si è poi soffermata sul "fatti nella sua interezza" per evidenziare (v. p.
3) gli elementi che rendevano il fatto non di particolare tenuità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ilp/01/2022. Il Consigljere estensore Il Presid t Ersili caJnese Anna Cr cuoio DEPO