Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7002/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7002/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7002/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO ANTONIO nato a FRIGNANO il 01/10/1964 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; 44, Letto il ricorso proposto nell'interesse di PAGANO ANTONIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso relativi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono generici e di merito, in quanto volti ad introdurre elementi di puro fatto nella valutazione della offensività della evasione e comunque non correlati alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, che con corretti argomenti logico-giuridici ha espressamente escluso in premessa di far riferimento ai precedenti penali (cfr. p.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7002/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. sono generici e di merito, in quanto volti ad introdurre elementi di puro fatto nella valutazione della offensività della evasione e comunque non correlati alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, che con corretti argomenti logico-giuridici ha espressamente escluso in premessa di far riferimento ai precedenti penali (cfr. p.

Parole chiave

Generato dall'IA
aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di PAGANO ANTONIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso relativi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
gli elementi che rendevano il fatto non di particolare tenuità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO ANTONIO nato a FRIGNANO il 01/10/1964 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; 44,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di PAGANO ANTONIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso relativi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono generici e di merito, in quanto volti ad introdurre elementi di puro fatto nella valutazione della offensività della evasione e comunque non correlati alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, che con corretti argomenti logico-giuridici ha espressamente escluso in premessa di far riferimento ai precedenti penali (cfr. p.

2) e si è poi soffermata sul "fatti nella sua interezza" per evidenziare (v. p.

3) gli elementi che rendevano il fatto non di particolare tenuità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ilp/01/2022. Il Consigljere estensore Il Presid t Ersili caJnese Anna Cr cuoio DEPO