Criminal appeal dismissed as it seeks inadmissible re-evaluation of issues already properly decided by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Tirinato Alessandro inadmissible. The appellant challenged the second-instance judgment regarding the severity of the offense and the application of semi-detention, arguing for a different legal assessment. The court rejected these claims because the lower court had already thoroughly examined and dismissed these arguments with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it attempts to re-evaluate issues that were already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIRINATO ALESSANDRO nato a GARBAGNATE MILANESE il 04/02/1997 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di TIRINATO ALESSANDRO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso mirano ad una inammissibile rivalutazione delle questioni sottoposte in sede di appello, benché adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, ove congrua giustificazione si rinviene sia in ordine alla ritenuta non particolare tenuità dell'offesa del bene giuridico ai fini dell'art. 131-bis cod. pen.; sia sulla non applicazione della misura della semidetenzione, in ragione dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., cfr. al riguardo, per tutte, Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il ( 224 ,01/2022. Il Consigli r- estensore Il Presid nte Ersilia Cal a ese Anna Cr" uolo DEP OSTA