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Ordinanza — n. 7001/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as it seeks inadmissible re-evaluation of issues already properly decided by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7001/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Tirinato Alessandro inadmissible. The appellant challenged the second-instance judgment regarding the severity of the offense and the application of semi-detention, arguing for a different legal assessment. The court rejected these claims because the lower court had already thoroughly examined and dismissed these arguments with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it attempts to re-evaluate issues that were already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility re-evaluation of issues semi-detention application severity of offense court of cassazione reiterazione di reati penali attenuazione della pena motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
24476 del 22/04/2010, Gagliardi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
Art. 131-bis cod. pen.
2-3, ove congrua giustificazione si rinviene sia in ordine alla ritenuta non particolare tenuità dell'offesa del bene giuridico ai fini dell'art. 131-bis cod. pen.; sia sulla non applicazione della misura della semidetenzione, in ragione dei criteri indicati nell'art.
Art. 133 cod. pen.
pen.; sia sulla non applicazione della misura della semidetenzione, in ragione dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., cfr.
art. 131-bis cod. pen
2-3, ove congrua giustificazione si rinviene sia in ordine alla ritenuta non particolare tenuità dell'offesa del bene giuridico ai fini dell'art. 131-bis cod. pen.; sia sulla non applicazione della misura della semidetenzione, in ragione dei criteri indicati nell'art.
art. 133 cod. pen
pen.; sia sulla non applicazione della misura della semidetenzione, in ragione dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., cfr.
art. 616 cod. proc. pen
24476 del 22/04/2010, Gagliardi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi
al riguardo, per tutte, Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIRINATO ALESSANDRO nato a GARBAGNATE MILANESE il 04/02/1997 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di TIRINATO ALESSANDRO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso mirano ad una inammissibile rivalutazione delle questioni sottoposte in sede di appello, benché adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, ove congrua giustificazione si rinviene sia in ordine alla ritenuta non particolare tenuità dell'offesa del bene giuridico ai fini dell'art. 131-bis cod. pen.; sia sulla non applicazione della misura della semidetenzione, in ragione dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., cfr. al riguardo, per tutte, Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il ( 224 ,01/2022. Il Consigli r- estensore Il Presid nte Ersilia Cal a ese Anna Cr" uolo DEP OSTA