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Ordinanza — n. 7000/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7000/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7000/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULOVIK JASMINKA nato a GJORGE PETROV SKOPIE( MACEDONIA) il 08/11/1980 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di RADULOVIK JASMINKA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione che veniva a superare ed assorbire le deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 2); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7000/2022 — snpen · Corte di Cassazione: p. 2); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale prescrizione della pena revoca della sospensione condizionale adeguamento della pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
2); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULOVIK JASMINKA nato a GJORGE PETROV SKOPIE( MACEDONIA) il 08/11/1980 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di RADULOVIK JASMINKA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione che veniva a superare ed assorbire le deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 2); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/0 /2022. Il Consiglier estensore 7 Il Presi ente Ersilia 9se Anna r. cuoio i i DEPOSITATO IN C AIk: ERIA