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Ordinanza — n. 6995/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6995/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6995/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15 luglio 2021, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato, applicando la pena concordata tra le parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza di condanna primo grado, emessa il 20 ottobre 2020 dal Tribunale di Milano, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. - Avverso la sentenza gli imputati Massanaoui Abdelhak e Massnaoui Ahmed hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando la erronea qualificazione giuridica in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 3.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, artt. 110 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6995/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., la sentenza di condanna primo grado, emessa il 20 ottobre 2020 dal Tribunale di Milano, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. - Avverso la sentenza gli imputati Massanaoui Abdelhak e Massnaoui Ahmed hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando la erronea qualificazione giuridica in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 3.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti adeguamento della pena revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena pena massima guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 15 luglio 2021, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato, applicando la pena concordata tra le parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza di condanna primo grado, emessa il 20 ottobre 2020 dal Tribunale di Milano, in relazione al reato di cui agli artt.
artt. 110 cod.pen
pen., la sentenza di condanna primo grado, emessa il 20 ottobre 2020 dal Tribunale di Milano, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASSNAOUI ABDELHAK nato il 15/07/1977 MASSNAOUI AHMED nato il 03/11/1983 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato-auszi-Sa-alle-Part4i-- udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15 luglio 2021, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato, applicando la pena concordata tra le parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza di condanna primo grado, emessa il 20 ottobre 2020 dal Tribunale di Milano, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. - Avverso la sentenza gli imputati Massanaoui Abdelhak e Massnaoui Ahmed hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando la erronea qualificazione giuridica in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 3.

I ricorsi devono essere dichiarato inammissibile. Deve infatti ricordarsi che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (ex plurimis, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018).

Devono dunque ritenersi inammissibili le doglianze dirette a censurare vizi di violazione di legge o di motivazione per i quali è intervenuta espressa rinuncia, quali quelle oggetto dei presenti ricorsi (qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembr