Ordinanza — n. 6984/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MALETTA VINCENZO nato a BORDIGHERA il 17/09/1961 BEN ALI MOURAD nato il 25/02/1979 MALETTA JENNIFER nato a SAVONA il 28/06/1996 avverso la sentenza del 08/07/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAchat-e--auvise-a-Ple-frerrte udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6984/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MALETTA VINCENZO nato a BORDIGHERA il 17/09/1961 BEN ALI MOURAD nato il 25/02/1979 MALETTA JENNIFER nato a SAVONA il 28/06/1996 avverso la sentenza del 08/07/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAchat-e--auvise-a-Ple-frerrte udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha applicato, rispettivamente, su loro richiesta e con il consenso del P.M., ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi otto di reclusione e C 14.000,00 di multa (Maletta Vincenzo); la pena di anni tre di reclusione e C 12.000,00 di multa (Maletta Jennifer); la pena di anni quattro e giorni 20 di reclusione e C 18.000,00 di multa (Bel Alì Mourad). Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen. (ricorso Maletta Jennifer), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ricorso Maletta Vincenzo), erronea qualificazione giuridica (ricorso Bel Alì)
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.
Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento, erronea qualificazione giuridica del fattoi: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella L- ì determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2