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Ordinanza — n. 6982/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6982/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6982/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRI DAMIANO ANTONIO nato a POGGIARDO il 19/10/1958 avverso la sentenza del 23/06/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEA-at-e-(3)9"eistraffelterti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a Piri Damiano Antonio, su sua richiesta e con il consenso del P.M., ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.350,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen. e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6982/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti — come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti motivi di cassazione remissione della pena infrazione qualificata LStup tossicodipendenza recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a Piri Damiano Antonio, su sua richiesta e con il consenso del P.M., ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRI DAMIANO ANTONIO nato a POGGIARDO il 19/10/1958 avverso la sentenza del 23/06/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEA-at-e-(3)9"eistraffelterti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a Piri Damiano Antonio, su sua richiesta e con il consenso del P.M., ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.350,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen. e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti — come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il ConsiaTie 6 e