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Ordinanza — n. 6981/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating facts already decided in second instance without new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6981/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Capillo inadmissible because it merely repeated arguments already addressed in the second instance without presenting new grounds. The appellant claimed the conviction for importing 350 grams of cocaine violated the law regarding the purpose of possession and the sentencing guidelines following a Constitutional Court ruling. The court rejected this, noting that the appellate court had already provided a reasoned decision on the criminal intent and the appropriate sentence under the new legal framework, making a re-examination of the evidence impermissible in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it re-litigates facts and arguments already decided in the second instance without new grounds or specific reasons for inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal re-litigation of facts second instance review drug importation conviction sentencing guidelines traffico aggravato di cocaina importazione illegale di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia che aveva condannato, all'esito del giudizio abbreviato, l'imputato Capillo Antonio per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia che aveva condannato, all'esito del giudizio abbreviato, l'imputato Capillo Antonio per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R.
Art. 133 cod. pen.
309, ha stimato congrua, valutati i parametri di cui all'art. 133 cod.pen., la pena base di anni sei e nove di reclusione e C 36.000,00 di multa, su cui ha calcolato le due riduzioni (generiche e rito) giungendo alla pena di anni tre di reclusione e C 16.000,00 di multa.
Art. 132 cod. pen.
art. 133 cod.pen
309, ha stimato congrua, valutati i parametri di cui all'art. 133 cod.pen., la pena base di anni sei e nove di reclusione e C 36.000,00 di multa, su cui ha calcolato le due riduzioni (generiche e rito) giungendo alla pena di anni tre di reclusione e C 16.000,00 di multa.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 3, n. 23952 del 30.4.2015, Di Pietro ed altri
Sez. 3, n. 23952 del 30.4.2015, Di Pietro ed altri, rv.
Sez. 3, n. 33396 del 24.4.2015, Calvigioni
263849; sez. 3, n. 33396 del 24.4.2015, Calvigioni, sez.
sez. 4, n. 44779 del 8/10/2015
33396 del 24.4.2015, Calvigioni, sez. 4, n. 44779 del 8/10/2015).
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPILLO ANTONIO nato a ROMA il 04/04/1967 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia che aveva condannato, all'esito del giudizio abbreviato, l'imputato Capillo Antonio per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per l'importazione di grammi 350 di cocaina dalla Repubblica Dominicana, ha ridotto la pena a questi inflitta nella misura di anni tre di reclusione e € 16.000,00 di multa. 2.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prova della finalità di cessione, al diniego di riconoscimento dell'ipotesi di reato di cui al comma 5 cit, e alla determinazione della pena base che avrebbe dovuto essere percentualmente dimezzata per effetto della nuova cornice edittale del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n.40 del 2019.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è anche diretto a sollecitare una rivisitazione del materiale probatorio che non è consentita in questa sede. La motivazione sulla finalità della detenzione per uso non esclusivamente personale è stata congruamente argomentata dai giudici del merito che hanno disatteso con motivazione immune da censure la prospettata ipotesi di detenzione per uso esclusivamente personale avuto riguardo al peso ponderale (grammi 350 di cocaina) e alle circostanze dell'azione (trattasi di importazione dall'estero).

Allo stesso modo, la Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica — pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia escluso la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 tenuto conto del peso ponderale e dell'inserimento dell'imputato nel circuito criminale a livello internazionale. Quanto al trattamento sanzionatorio, per effetto della nuova cornice edittale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la corte territoriale, escluso ogni automatismo della rideterminazione della pena, nel pervenire alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto della nuova e più favorevole cornice normativa dell'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha stimato congrua, valutati i parametri di cui all'art. 133 cod.pen., la pena base di anni sei e nove di reclusione e C 36.000,00 di multa, su cui ha calcolato le due riduzioni (generiche e rito) giungendo alla pena di anni tre di reclusione e C 16.000,00 di multa.

Nel pervenire alla determinazione della pena la corte territoriale non era affatto condizionata ad una riduzione aritmetica o in percentuale rispetto alla nuova cornice normativa. Sul punto è utile richiamare quanto affermato da questa Corte Suprema nell'analoga situazione di applicazione in sede di appello della reviviscente e più favorevole disciplina in materia di droghe c.d. leggere dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, principio applicabile anche al caso di successiva modifica legislativa della cornice editatale, laddove si è affermato che il giudice di appello - quale giudice di merito di secondo grado ovvero quale giudice di rinvio - non è vincolato a rimodulare la sanzione secondo la stessa proporzione adottata dal giudice di prime cure rispetto ai minimi edittali detentivi e pecuniari previgenti, potendo egli determinarla discrezionalmente, con riferimento ai criteri di cui agli artt. 132 e ss. cod. pen., nell'ambito della più lieve cornice edittale tornata in vigore, con il solo limite - nell'ipotesi di appello proposto dal solo imputato - del divieto di "reformatio in peius", da intendersi nel senso di non poter irrogare una pena superiore nel quantum finale a quella irrogata dal primo giudice (cfr.

Sez. 3, n. 23952 del 30.4.2015, Di Pietro ed altri, rv. 263849; sez. 3, n. 33396 del 24.4.2015, Calvigioni, sez. 4, n. 44779 del 8/10/2015). 4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen