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Ordinanza — n. 6978/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of arguments without new evidence or confrontation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6978/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments already addressed in the appellate court without engaging with the specific responses provided. The appellant claimed violations regarding drug trafficking conspiracy and aggravating circumstances but failed to present new facts or confront the court's reasoning on the unique drug source and co-defendant's role. Consequently, the court upheld the appellate decision to reduce the sentence and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined in the lower court without addressing the specific responses given or presenting new elements of fact or law.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetition of arguments confrontation requirement drug trafficking conspiracy procedural costs diritto a un difensore censura formulata in modo carente esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
Art. 360 c.p.p.
Art. 86 of the Immigration Act
309 del 1990, affermazione della responsabilità, all'espulsione dallo Stato ex art. 86 cit.
Art. 80, comma 1, lett. d) of D.P.R. 309/1990
Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla configurazione del concorso nel reato, al fine di spaccio, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 1 lett.
Art. 59-118 c.p.p.
artt. 110 cod.pen
art. 616 c.p
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GUZMAN JAY nato il 14/05/1983 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; •

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. De Guzman Jay Mit, a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma ha ridotto la pena al medesimo inflitta, in anni uno e mesi sei di reclusione e C 1.800,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. 73 comma 5 80 comma 1 lett.

d) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla detenzione a fini di spaccio di grammi 9,2 di shaboo da cui erano ricavabili 74-75 dosi medie singole. Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla configurazione del concorso nel reato, al fine di spaccio, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 1 lett.

d) del d.p.R.. n. 309 del 1990, affermazione della responsabilità, all'espulsione dallo Stato ex art. 86 cit.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è anche volto a prefigurare una diversa ricostruzione dei fatti non consentita in questa sede in punto finalità della cessione, responsabilità concorsuale e imputazione della circostanza aggravante.

4. La Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto la partecipazione del prevenuto tenuto conto delle circostanze del trasporto dello stupefacente in compagnia del coimputato Santos e dell'unicità della fonte di provenienza dello stupefacente detenuto suddiviso tra i due imputati, e, quanto al fine di cessione, sulla scorta dell'inequivoco tenore della messaggistica ed, infine, quanto all'imputazione dell'aggravante ai sensi degli artt. 59-118 cod.pen. in ragione della contestualità spazio-temporale della detenzione dell'arma voluminosa e ingombrante (e dunque visibile agli occhi del De Gusman) detenuta dal complica Santos.

Infine, quanto all'espulsione dalla Stato deve rilevarsi l'inammissibilità della questione non devoluta nei motivi di appello nei quali il ricorrente lamentava genericamente l'applicazione dell'espulsione tenuto conto che nel Paese d'origine (le Filippine) è un reato punito gravemente.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 novembre 2021 Il consigIVe0 e ensore Il Presidenti Emandelà-G EPOSITATO IN ELL