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Ordinanza — n. 6884/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic challenge to sentencing discretion without new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6884/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied solely on a generic challenge to the sentencing discretion already fully justified in the second-instance judgment. The appellant argued for a new evaluation of sentence proportionality, but the court noted the lower court had already accounted for generic mitigating factors equivalent to contested recidivism despite the defendant's repeated violation of home detention rules. Consequently, the court ruled that the appeal constituted an impermissible criticism of the judge's discretionary power and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal challenging the proportionality of a sentence is inadmissible if it merely seeks a new evaluation of the judge's discretionary power without presenting new facts or arguments that justify a different assessment of the penalty's congruity.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion review proportionality of penalty generic mitigating factors home detention violations improper ground of appeal court costs and fine recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INFURNA EMANUELE nato a RIVOLI il 09/04/1981 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito nonché generico a fronte della motivazione resa in sentenza, che in modo completo giustifica la valutazione di congruità espressa in punto di determinazione della pena, unico motivo dedotto in appello: il motivo pertanto, si risolve in una non consentita censura al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nella richiesta di rimodulazione della stessa.

E' infatti, inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142) e nel caso di specie, la Corte di appello ha dato conto della valutazione di congruità della pena, determinata dal primo giudice nel minimo edittale in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, nonostante la ripetuta inosservanza delle prescrizioni connesse al regime di detenzione domiciliare ed alle modalità invasive della condotta tenuta durante l'allontanamento dall'abitazione e stante l'irrilevanza dei motivi addotti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Presidente tensor