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Ordinanza — n. 6883/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6883/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6883/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATO PASQUALE nato a RHO il 26/04/1999 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta non configurabilità dell'esimente, anche putativa, prevista dall'art. 393 bis cod. pen. nonché il travisamento per omissione della foto e del video, ritraenti l'imputato ferito e percosso, è generico, in quanto meramente reiterativo di profili di censura dedotti in appello e già adeguatamente vagliati e disattesi in sentenza con corretti argomenti giuridici (7-8) e in base ad una puntuale ricostruzione del fatto (p.5-6); rilevato che le censure sono dirette ,a proporre una lettura alternativa del fatto e del materiale probatorio, asseritamente travisato per omissione, mentre, invece, risulta che i giudici di appello hanno esaminato il materiale fotografico prodotto dalla difesa dell'imputato e hanno dato atto che nella foto e nel video non compariva una maschera di sangue né l'aggressione da parte di un carabiniere, che, invece, come già indicato dal primo giudice, si limitava a spintonare leggermente l'imputato (p.10), con accertamento in fatto non censurabile in questa sede; rilevato, inoltre, che la prospettazione difensiva trascura del tutto il possesso del coltello da parte dell'imputato, che lo utilizzò nei confronti degli operanti (p.6); ritenuto che in base alla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e all'evoluzione dell'azione descritta è stata correttamente esclusa la scriminante invocata, anche in via putativa, dall'imputato in assenza di un'azione arbitraria degli operanti, intervenuti su segnalazione della presenza di un elevato numero di ragazzi che stazionava davanti al centro commerciale, arrecando disturbo sicché l'intervento era legittimo e giustificato da ragioni di ordine pubblico, né le modalità con cui gli operanti esercitarono le loro funzioni erano illegittime; considerato infatti, che la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Nata Salomao, Rv. 278715), il che nel caso di specie è stato escluso con valutazione conforme, congruamente motivata, da entrambi i giudici di merito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 393 bis cod. pen; Ordinanza — n. 6883/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 393 bis cod. pen. nonché il travisamento per omissione della foto e del video, ritraenti l'imputato ferito e percosso, è generico, in quanto meramente reiterativo di profili di censura dedotti in appello e già adeguatamente vagliati e disattesi in sentenza con corretti argomenti giuridici (7-8) e in base ad una puntuale ricostruzione del fatto (p.5-6); rilevato che le censure sono dirette ,a proporre una lettura alternativa del fatto e del materiale probatorio, asseritamente travisato per omissione, mentre, invece, risulta che i giudici di appello hanno esaminato il materiale fotografico prodotto dalla difesa dell'imputato e hanno dato atto che nella foto e nel video non compariva una maschera di sangue né l'aggressione da parte di un carabiniere, che, invece, come già indicato dal primo giudice, si limitava a spintonare leggermente l'imputato (p.10), con accertamento in fatto non censurabile in questa sede; rilevato, inoltre, che la prospettazione difensiva trascura del tutto il possesso del coltello da parte dell'imputato, che lo utilizzò nei confronti degli operanti (p.6); ritenuto che in base alla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e all'evoluzione dell'azione descritta è stata correttamente esclusa la scriminante invocata, anche in via putativa, dall'imputato in assenza di un'azione arbitraria degli operanti, intervenuti su segnalazione della presenza di un elevato numero di ragazzi che stazionava davanti al centro commerciale, arrecando disturbo sicché l'intervento era legittimo e giustificato da ragioni di ordine pubblico, né le modalità con cui gli operanti esercitarono le loro funzioni erano illegittime; considerato infatti, che la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Nata Salomao, Rv. 278715), il che nel caso di specie è stato escluso con valutazione conforme, congruamente motivata, da entrambi i giudici di merito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati violenti rappresentazione di atti di cruda violenza vittima violenza o minaccia contro le autorità aggressione fisica trauma alla mano

Disposizioni normative citate

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art. 393 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATO PASQUALE nato a RHO il 26/04/1999 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta non configurabilità dell'esimente, anche putativa, prevista dall'art. 393 bis cod. pen. nonché il travisamento per omissione della foto e del video, ritraenti l'imputato ferito e percosso, è generico, in quanto meramente reiterativo di profili di censura dedotti in appello e già adeguatamente vagliati e disattesi in sentenza con corretti argomenti giuridici (7-8) e in base ad una puntuale ricostruzione del fatto (p.5-6); rilevato che le censure sono dirette ,a proporre una lettura alternativa del fatto e del materiale probatorio, asseritamente travisato per omissione, mentre, invece, risulta che i giudici di appello hanno esaminato il materiale fotografico prodotto dalla difesa dell'imputato e hanno dato atto che nella foto e nel video non compariva una maschera di sangue né l'aggressione da parte di un carabiniere, che, invece, come già indicato dal primo giudice, si limitava a spintonare leggermente l'imputato (p.10), con accertamento in fatto non censurabile in questa sede; rilevato, inoltre, che la prospettazione difensiva trascura del tutto il possesso del coltello da parte dell'imputato, che lo utilizzò nei confronti degli operanti (p.6); ritenuto che in base alla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e all'evoluzione dell'azione descritta è stata correttamente esclusa la scriminante invocata, anche in via putativa, dall'imputato in assenza di un'azione arbitraria degli operanti, intervenuti su segnalazione della presenza di un elevato numero di ragazzi che stazionava davanti al centro commerciale, arrecando disturbo sicché l'intervento era legittimo e giustificato da ragioni di ordine pubblico, né le modalità con cui gli operanti esercitarono le loro funzioni erano illegittime; considerato infatti, che la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Nata Salomao, Rv. 278715), il che nel caso di specie è stato escluso con valutazione conforme, congruamente motivata, da entrambi i giudici di merito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 fe