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Ordinanza — n. 6881/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as fact-based grievances are inadmissible in legality proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6881/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for resistance, claiming factual errors and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they constituted fact-based complaints barred in legality proceedings and were merely generic repetitions of issues already dismissed by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 61 n. 2 cod. pen.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist of fact-based grievances or generic arguments already adequately examined by the courts of first instance.

Parole chiave

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legality proceedings fact-based grievances resistance crime general mitigating circumstances inadmissible appeal court costs Corte di Cassazione impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 61 n. 2 cod. pen.
5, ove si attribuisce rilievo al precedente specifico e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSAGHAE FRANKLIN nato il 11/04/1991 avverso la sentenza del 21/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da doglianze in punto di fatto (propone una lettura alternativa dei fatti e del materiale probatorio); rilevato peraltro, che detto motivo è anche generico, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 4 e 5); considerato che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e il vizio di motivazione è manifestamente infondato a fronte della motivazione resa in sentenza (pag. 5, ove si attribuisce rilievo al precedente specifico e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Anna CrItejuolo Gioriio IFidelbo DEPOSI TATA IN CANCELL