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Ordinanza — n. 6880/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding crime elements and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6880/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Francesco Rocchelli inadmissible. The appellant argued defects in the conviction's reasoning regarding subjective and objective crime elements, as well as excessive sentencing, but the court found these grounds manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of €3,000 to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, such as when the lower court has adequately motivated the existence of crime elements and the penalty aligns with the statutory minimum.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds subjective crime elements objective crime elements procedural costs fine fund sentencing minimum recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCHELLI FRANCESCO nato a CASTEGGIO il 05/01/1951 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 31 maggio 2021 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Pavia, il 21 luglio 2020 aveva condannato Rocchelli Francesco alla pena di mesi 4 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: con il primo ed il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento all'eccepito difetto degli elementi soggettivo ed oggettivo del reato; con il terzo motivo eccepiva l'inosservanza della legge censurando il provvedimento impugnato sotto il profilo della dosimetria della pena complessivamente inflitta.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo ed il secondo motivo risultano manifestamente infondati atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa la sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del reato contestato sull'osservazione che il prevenuto, pur avendo riscosso i crediti derivanti dall'imposta sul valore aggiunto, ha omesso di soddisfare l'Erario destinando altrimenti detti crediti realizzando una indebita forma di autofinanziamento; che il terzo motivo di impugnazione risulta altresì infondato atteso che la pena è stata fissata in misura pari al minimo edittale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il C nsigliere estAsore