Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6879/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific request for suspended sentence benefit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6879/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the defense failed to explicitly request the benefit of conditional suspension of the penalty during the clarification phase. The lower court had already imposed a fine exceeding the statutory minimum, implicitly rejecting the leniency of Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the omission of a ruling on the suspended sentence constituted a procedural defect warranting dismissal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the defense fails to specifically request the benefit of conditional suspension of the penalty during the clarification phase, rendering the lower court's silence on the matter a substantive defect.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional suspension of penalty inadmissible appeal clarification phase Article 131-bis Penal Code procedural defect criminal appeal omission of request altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonche rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
Considerato che il ricorso risulta, quanto al - primo motivo, manifestamente infondato atteso che la applicazione dell'invocato art. 131-bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il ricorso risulta, quanto al - primo motivo, manifestamente infondato atteso che la applicazione dell'invocato art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonche rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERI VITTORIO LUIGI MARIO nato a REGGIO CALABRIA il 17/08/1964 avverso la sentenza del 11/03/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 4 giugno 2021 il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, dichiarata la penale responsabilità di Barberi Vittorio Luigi Mario, in ordine alle contravvenzioni sub B) e C) del capo di imputazione, lo aveva condannato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di C 200,00 di ammenda, mentre lo ha prosciolto dalla imputazione di cui al capo A) stante l'avvenuto rilascio della concessione del permesso a costruire in sanatoria; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo a due motivi di impugnazione; che con il primo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. alla luce della particolare tenuità del fatto contestato; con il secondo si è doluto della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Considerato che il ricorso risulta, quanto al - primo motivo, manifestamente infondato atteso che la applicazione dell'invocato art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa implicitamente dal Tribunale reggino stante l'avvenuta irrogazione di una pena in misura superiore al minimo edittale; che tale circostanza è indicativa di una valutazione, in termini di offensività, non rientrante nei limiti per la non punibilità del fatto; che, quanto al secondo motivo di ricorso, si rileva che in sede di precisazione delle proprie conclusioni la difesa dell'imputato non aveva formulato alcuna richiesta in materia di "doppi benefici", sicchè non può considerarsi omissiva la motivazione della presente sentenza che su di essi non si è pronunziata; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto delta sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonche rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle T ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 (\f , C> Il onsiglier estensore il Rre