Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded argument regarding lack of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Nikolas La Torre inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued that the Court of Appeal erred by refusing to apply generic mitigating circumstances, claiming a violation of law and defective reasoning. The court rejected this, finding the lower court's decision fully justified by the appellant's absolute lack of repentance and failure to concretely oppose the findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the territorial court adequately reasoned on the absence of repentance and the appellant did not concretely oppose these observations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA TORRE NIKOLAS nato a MILANO il 03/08/1990 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 16 luglio 2021 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Milano, il giorno 21 ottobre 2020, aveva condannato La Torre Nikolas alla pena di anni 5 di reclusione ed C 22.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta della riscontrata assoluta mancanza di resipiscenza in capo al prevenuto il quale, per altro, nulla ha concretamente opposto a tali rilievi; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.