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Ordinanza — n. 6877/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest lack of foundation regarding Article 131 bis application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6877/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly excluded the application of Article 131 bis of the Penal Code. The appellant argued for leniency based on waste disposal efforts, but the appellate court found the intent and environmental damage outweighed these mitigating factors. Consequently, the court ruled the appeal was manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court's exclusion of leniency under Article 131 bis is based on a balanced assessment of intent and environmental harm, rendering the appeal manifestly unfounded.

Parole chiave

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Article 131 bis Penal Code manifestly unfounded appeal environmental crime mitigation procedural inadmissibility waste disposal leniency delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Considerato che il ricorso risulta manifestamente infondato atteso che la applicazione dell'invocato art. 131 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il ricorso risulta manifestamente infondato atteso che la applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRCOSTA DAMIANO nato a LOCRI il 02/09/1971 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; • Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 25 maggio 2021 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Milano, il giorno 17 giugno 2020, aveva condannato Circosta Damiano alla pena di mesi 6 di arresto ed € 2.000 di ammenda, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. di cui invocava l'applicazione sulla scorta del fatto che l'imputato si fosse attivato per lo smaltimento dei rifiuti di cui in imputazione.

Considerato che il ricorso risulta manifestamente infondato atteso che la applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen. è stata esclusa dalla Corte territoriale sulla scorta di ulteriori circostanze parimenti valutabili quali l'intensità del dolo e il danno e pericolo ambientali connessi alla condotta contestata; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il Consigliere tensore • il Pre