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Ordinanza — n. 6873/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic legal qualification complaint and lack of contra legem argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6873/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vignali Nicholas inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the lower court's qualification of facts was legally flawed and that the sentence violated the law. The court rejected these claims, noting the first argument was too vague and the second was inadmissible because the sentence resulted from a plea agreement not challenged as excessive.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic without specific legal analysis or if the sentencing outcome stems from a plea agreement unless explicitly challenged as contra legem.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal ground plea agreement sentence contra legem challenge legal qualification error Cassation procedure legal costs award errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGNALI NICHOLAS nato a COMO il 13/12/1992 avverso la sentenza del 03/06/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOdelto-awieo-a4+e-fhaFte- udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale
art. 444 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGNALI NICHOLAS nato a COMO il 13/12/1992 avverso la sentenza del 03/06/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOdelto-awieo-a4+e-fhaFte- udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGNALI NICHOLAS nato a COMO il 13/12/1992 avverso la sentenza del 03/06/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOdelto-awieo-a4+e-fhaFte- udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in data 3 giugno 2021, il Tribunale di Como ha applicato a Vignali Nicholas, concesse al medesimo le attenuanti generiche la pena di anni 3, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed € 13.400 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti, unificato sotto il vincolo della continuazione; che per l'annullamento di predetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ai seguenti motivi di impugnazione: con il primo motivo eccepiva il vizio di violazione di legge per essere stati malamente qualificati sotto il profilo penale i fatti a lui contestati; con il secondo motivo eccepiva la violazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di ricorso è del tutto generico, non avendo il ricorrente chiarito le ragioni per le quali i fatti, per come descritti ne capo di imputazione a lui contestato, non corrisponderebbero, quanto alla loro qualificazione giuridica al nomen juris loro attribuito in sentenza; che il secondo motivo di impugnazione è palesemente inammissibile, posto che il trattamento sanzionatorio applicato all'imputato è stato il frutto dell'accordo da lui raggiuto con la pubblica accusa, suscettibile di essere riesaminato solo laddove lo stesso fosse relativo ad una sanzione determinata per quantità o per qualità contra legem, circostanza queta neppure adombrata dal ricorrente; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021