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Ordinanza — n. 6872/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as defendant formally renounced the appeal, rendering the request inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6872/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant formally renounced the appeal on October 11, 2021. The lower court had sentenced the defendant to three years and eight months of imprisonment for drug-related offenses. Since the defendant withdrew the request, the court ordered the defendant to pay the legal costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the defendant formally renounces the appeal before the Court, resulting in the dismissal of the request and the imposition of costs.

Parole chiave

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formal renunciation of appeal inadmissibility of cassation withdrawal of criminal appeal procedural dismissal legal costs and fine recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per stupefacenti riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza depositata il 17 luglio 2021 il Tribunale di Modena aveva applicato a Hasco Ervis, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASKO ERVIS nato il 18/06/1988 avverso la sentenza del 16/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita lala relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza depositata il 17 luglio 2021 il Tribunale di Modena aveva applicato a Hasco Ervis, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i delitti a lui ascritti, aventi ad oggetto la violazione della normativa in materia di stupefacenti, esclusa la recidiva contestata e concesse le attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed C 12.600,00 di multa. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di ricorso con il quale ha contestato la motivazione in punto di recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente ad ogni altra considerazione deve darsi atto che, con atto del giorno 11 ottobre 2021 il difensore dell'imputato, Avv. Enrico Fontana, del Foro di Modena, ha fatto pervenire formale comunicazione della avvenuta rinunzia, da parte dell'imputato al ricorso da lui presentato. Questo deve pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il ¶onsigliere estrsore il President