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Ordinanza — n. 6871/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6871/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6871/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKWAZE SUNDAY (CUI 052GHY6) nato il 01/09/1993 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAparti-; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; ì Ritenuto che con sentenza depositata il 29 aprile 2021 la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza precedentemente emessa dal Tribunale di Verona il 3 novembre 2020 con cui Okwaze Sunday era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed C 2.400 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto riducendo la pena complessivamente inflitta in anni 1, mesi 6 di reclusione ed C 2.000 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente eccependo il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina di motivi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6871/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale attenuazione della pena motivi di cassazione esenzione dalla pena ritardo ingiustificato dell'azione penale rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
art. 613 cod. proc. pen
Ciò posto, va osservato che l'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKWAZE SUNDAY (CUI 052GHY6) nato il 01/09/1993 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAparti-; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; ì Ritenuto che con sentenza depositata il 29 aprile 2021 la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza precedentemente emessa dal Tribunale di Verona il 3 novembre 2020 con cui Okwaze Sunday era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed C 2.400 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto riducendo la pena complessivamente inflitta in anni 1, mesi 6 di reclusione ed C 2.000 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente eccependo il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina di motivi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Consideratoche il ricorso è inammissibile; il ricorso risulta essere sottoscritto personalmente dalla parte. Ciò posto, va osservato che l'art. 613 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che l'atto di ricorso (nel giudizio di Cassazione), le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e che davanti alla Corte le parti sono rappresentate dai difensori; che a nulla vale la circostanza che il difensore del ricorrente, Avv. Cristiano Pippa, del Foro di Verona, abbia successivamente autenticato la sottoscrizione apposta dal ricorrente in calce al ricorso, trattandosi di atto irrilevante ai fini della appropriazione della paternità dell'atto stesso da parte del predetto valendo solo ad attestare la provenienza personale della sottoscrizione dell'atto da parte dell'imputato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2