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Ordinanza — n. 6870/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because sentence was agreed upon by parties under Art. 599 bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6870/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sentence was determined by mutual agreement between the parties under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the sentencing reduction and accessory penalties, arguing a defect in reasoning regarding the overall penalty calculation. The court ruled that appeals concerning agreed-upon sentences are inadmissible unless the party acted without fault, leading to the dismissal and award of costs.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal challenging the determination of a sentence established by mutual agreement between the parties is inadmissible, unless the party can demonstrate they did not act with fault in failing to raise the issue.

Parole chiave

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mutual agreement sentencing Article 599 bis CPP inadmissible appeal faultless omission Cassa delle ammende alleggerimento della pena adeguamento della pena riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la determinazione della pena laddove la stessa sia stata oggetto di indicazione con concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 599 bis cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la determinazione della pena laddove la stessa sia stata oggetto di indicazione con concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMILLERI PIETRO nato a CALTANISSETTA il 28/04/1995 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAécte-~945e-&fe-Padi-; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in data 29 giugno 2021 la Corte d'appello di Caltanissetta ha riformato parzialmente, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, sull'accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione, la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 29 marzo 2021 nei confronti di Cammilleri Pietro, riducendo in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed C 19.000 di multa, nonché sostituendo la sanzione accessoria della interdizione perpetua dai PP.

UU. nella più mite interdizione temporanea per la durata di anni 5, la pena precedentemente inflitta di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed C 20.000 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto eccependo, quale unico motivo di ricorso il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena complessivamente inflitta. Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la determinazione della pena laddove la stessa sia stata oggetto di indicazione con concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il Coksigliere esnscire pn il Preside