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Ordinanza — n. 6869/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of habitual conduct under Art. 131 bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6869/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower courts failed to apply Article 131 bis of the Penal Code due to the minor nature of the offense. The court rejected this, noting that the lower court correctly excluded the statutory mitigation because the defendant's behavior lacked the required habitual element, as multiple doses could be extracted from a single marijuana plant.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; The statutory mitigation for minor offenses does not apply when the defendant's conduct is not habitual, as a single instance of extracting multiple doses from one marijuana plant does not constitute a pattern of behavior.

Parole chiave

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Art. 131 bis Penal Code habitual conduct requirement cassation appeal inadmissibility marijuana possession offense procedural costs award sanzioni penali riduzione della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Considerato che il ricorso risulta manifestamente infondato atteso che la applicazione dell'invocato art. 131 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il ricorso risulta manifestamente infondato atteso che la applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDINO GIOVANNI ANDREA nato a SASSARI il 07/12/1983 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 8 marzo 2021 la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Sassari, il giorno 7 marzo 2019, aveva condannato Saldino Giovanni Andrea alla pena di mesi 9 di reclusione ed € 2.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad unico motivo di impugnazione con eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. alla luce della particolare tenuità del fatto contestato.

Considerato che il ricorso risulta manifestamente infondato atteso che la applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen. è stata esclusa dalla Corte territoriale con valutazione esente da vizi giuridici o logici sulla scorta della carenza del requisito della non abitualità del comportamento dovendosi ritenere la possibilità di estrarre dal singolo ramo di infiorescenza di marijuana una pluralità di dosi medie singole; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021