Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of specific grounds regarding Article 129 procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Uzoma John inadmissible for failing to specify the exact grounds of acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant merely generically alleged a lack of examination without identifying specific omissions by the lower court, rendering the complaint insufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the particular grounds of acquittal allegedly omitted by the lower court, limiting the complaint to a generic assertion of lack of examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UZOMA JOHN nato il 12/06/1980 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdate-av-ktise-a-Pl-e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in data 27 aprile 2021 la Corte d'appello di Venezia ha riformato parzialmente, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, sull'accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione, la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 18 dicembre 2020 nei confronti di Uzoma John riducendo in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed C 10.000 di multa la pena precedentemente inflitta di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed C 16.000 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto eccependo, come unico motivo ricorso, il vizio di motivazione con riferimento all'omessa disamina di eventuali cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Consideratocheil ricorso è inammissibile; che il ricorrente si è limitato a denunciare, per altro in maniera assolutamente generica, la mancata disamina di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. mancando di indicare quali avrebbe asseritamente omesso di esaminare la Corte territoriale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021