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Ordinanza — n. 6867/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint regarding Article 129 non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6867/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bayouid Abdelaziz inadmissible. The appellant argued that the first-instance court failed to examine potential non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this generic complaint, ruling that specific reasons for why the lower judge should have granted acquittal must be explicitly stated to overcome the lack of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A generic complaint regarding the omission of motivation concerning non-punishment grounds is inadmissible unless the appellant specifically indicates the reasons that should have led the judge to acquit or dismiss the charges.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic complaint rejection Article 129 non-punishment lack of specific motivation acquittal grounds requirement esenzione dalla pena sanzione disciplinare dell'avvocato sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAYOUD ABDELAZIZ (CUI 05RHMZT) nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 29/06/2021 del TRIBUNALE di PARMAelate-aw~14€-Paft-è udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
VI penale, 7 gennaio 2015 n.250); che tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie in cui il ricorrente si è limitato a censurare la mancata disamina di eventuali argomenti di non punibilità ex art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAYOUD ABDELAZIZ (CUI 05RHMZT) nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 29/06/2021 del TRIBUNALE di PARMAelate-aw~14€-Paft-è udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
VI penale, 7 gennaio 2015 n.250); che tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie in cui il ricorrente si è limitato a censurare la mancata disamina di eventuali argomenti di non punibilità ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sez. VI penale, 7 gennaio 2015 n. 250
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAYOUD ABDELAZIZ (CUI 05RHMZT) nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 29/06/2021 del TRIBUNALE di PARMAelate-aw~14€-Paft-è udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in data 29 giugno 2021, il Tribunale di Parma ha applicato a Baycflil Abdelaziz la pena di anni 3 di reclusione ed C 4.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione in particolare con riferimento alla mancata disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Consideratoche il ricorso è inammissibile; che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez.

VI penale, 7 gennaio 2015 n.250); che tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie in cui il ricorrente si è limitato a censurare la mancata disamina di eventuali argomenti di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen, mancando di indicare quale avrebbe omesso di esaminare il Giudice di primo grado; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis