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Ordinanza — n. 6863/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6863/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific reasons for why a acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure should have been granted. Although the Court of Appeal had previously reduced the sentence based on a party agreement, the appellant's generic objection regarding the lack of motivation was insufficient to justify a retrial. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant makes a generic objection regarding the lack of motivation without specifying the concrete reasons why a statutory acquittal should have been pronounced.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of motivation Article 129 criminal procedure generic objection procedural costs riduzione della pena revoca della sospensione condizionale ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad eccepire, in maniera assolutamente generica, omettendo di indicare per quale ragioni avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'invocato art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad eccepire, in maniera assolutamente generica, omettendo di indicare per quale ragioni avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'invocato art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI MASSIMILIANO nato a ROMA il 30/04/1969 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdate-avviso alle -parti;- udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; z Ritenuto che con sentenza depositata in data 14 maggio 2021 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. su accordo delle parti la precedente sentenza del 13 febbraio 2021 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato Ricci Massimiliano alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed C 6.666,66 di multa, riducendo la pena inflitta in anni 1 e mesi 1 di reclusione ed C 4.000,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;

Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad eccepire, in maniera assolutamente generica, omettendo di indicare per quale ragioni avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'invocato art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021