Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding drug possession sentencing under specific legal provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court incorrectly excluded the application of Article 73, paragraph 5 of the 1990 Drug Law due to the presence of mixed substances. The court rejected this, noting that the territorial court properly considered the variety of drugs, packaging materials, and accounting records to justify the sentencing decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning on statutory exclusions is logically sound and based on comprehensive factual assessment of drug quantity and context.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCENZI CARLO nato a GAVIGNANO il 17/04/1961 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 9 giugno 2021 la Corte d'appello di Roma, riformava parzialmente la sentenza del 27 novembre 2020 con cui il Tribunale di Velletri aveva condannato Ascenzi Carlo alla pena di anni 2 e mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed C 14.000,00 di multa, riducendo la pena complessivamente inflitta in anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed C 14.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'inosservanza ed erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione censurando la decisione opposta nella parte in cui ha, asseritamente, escluso la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 del D.P.R. 309 del 1990 sulla scorta del rinvenimento di sostanze stupefacenti di diversa qualità, in specie marijuana e cocaina.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato; che la Corte territoriale, ha adeguatamente chiarito, con valutazioni esenti da vizi logici o giuridici, le ragioni che hanno portato ad escludere l'invocata applicazione della fattispecie di cui al citato comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo non solo, come affermato dal ricorrente con il proprio atto di ricorso, alla pluralità di sostanze rinvenute in possesso dell'Ascenzi ma altresì sulla scorta delle dosi ricavabili, del materiale atto al confezionamento dello stupefacente e dalla contabilità rinvenuta unitamente ad esso; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novem