Cassation court dismisses appeals for drug offenses citing procedural validity and sentencing justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by Daniel Jalal Mariconte and Alessia Bazzoni inadmissible. The appellants argued for the nullity of the citation decree due to uncommunicated chemical analysis and requested a different sentencing application under Article 73 of the Drug Law. The court rejected these claims as unfounded, noting that the abbreviated trial procedure cured any potential defects and that the high quantity of drugs justified the applied sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990: Appeals are inadmissible when the trial procedure cured procedural defects and the lower court adequately justified the exclusion of mitigating circumstances based on the quantity of drugs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARICONTE DANIELE JALAL nato a ERBA il 05/04/1993 BAZZONI ALESSIA nato a APRILIA il 17/05/1999 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 14 maggio 2021 la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza con cui il Tribunale di Latina, il giorno 22 ottobre 2020, aveva condannato, riconosciute le attenuanti generiche, Mariconte Daniel Jalal alla pena di anni 2 di reclusione ed C 4.000,00 di multa, e Bazzoni Alessia alla pena di anni 1 di reclusione ed C 3.000,00 di multa, avendoli ritenuti colpevoli dei reati ascritti; che avverso detta sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione i prevenuti affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti eccepivano la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio asseritamente derivante dalla omessa comunicazione al difensore dello svolgimento di analisi chimica sullo stupefacente rinvenuto in possesso degli imputati; che con il secondo motivo di impugnazione eccepivano la violazione di legge ed il vizio di motivazione censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non ha applicato la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato posto che la asserita derivazione della nullità del decreto di citazione a giudizio non può ritenersi nella fattispecie ricorrere considerato che per un verso la chiara enunciazione del fatto contestato ha escluso qualunque violazione del diritto di difesa e, secondariamente, in quanto, il ricorso al rito abbreviato ha, in ogni caso, sanato eventuali vizi del decreto; che anche il secondo motivo di impugnazione è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa l'esclusione della applicabilità del comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 sulla scorta del rilevante quantitativo di stupefacente rinvenuto in possesso deli imputati atto alla preparazione di ben 900 dosi medie singole; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVIDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26