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Ordinanza — n. 6859/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming minor drug offense due to weight and action details.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6859/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the ground of law was manifestly unfounded. The lower court properly distinguished the case from the minor drug offense provision by weighing the quantity of drugs and the manner of the act. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the territorial court adequately explains why the specific minor drug offense provision does not apply based on the quantity and modus operandi.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense inadmissible appeal manifestly unfounded ground procedural costs Cassa delle ammende sanzioni penali delitto recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato; che la Corte territoriale, ha adeguatamente chiarito le ragioni che hanno portato ad escludere l'invocata applicazione della fattispecie di cui al citato comma 5 dell'art. 73 del D.P.R.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEGLIO ROBERTO nato a TORINO il 13/08/1969 avverso la sentenza del 23/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 21 febbraio 2018 la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza con cui il Tribunale di Ancona, esclusa la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, il giorno 10 febbraio 2015, aveva condannato Veglio Roberto alla pena di anni 4 di reclusione ed C 20.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale applicato la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato; che la Corte territoriale, ha adeguatamente chiarito le ragioni che hanno portato ad escludere l'invocata applicazione della fattispecie di cui al citato comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 dando rilievo alle modalità di svolgimento dell'azione e sul dato ponderale dello stupefacente rinvenuto in possesso del prevenuto tali da escludere la possibilità di riconoscimento della fattispecie di lieve entità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 ..._...._.........IL CAN . i., _ \.r) ,,`_- 1.-'..E. ESPERTO